PERUGIA – Il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da oltre un centinaio di esercenti professioni e operatori sanitari, impegnati in strutture pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali contro le due Usl umbre in relazione a una serie di adempimenti legati all’obbligo di vaccinazione per il Covid alla quale nessuno si è sottoposto. In particolare chiedevano l’annullamento di tali atti, “previa la loro sospensione cautelare”, sostenendone l’illegittimità “per molteplici ragioni”.
Le motivazioni
Il Tar ha ritenuto “fondate” le eccezioni preliminari. “I ricorrenti – è detto tra l’altro nella sentenza – impugnano cumulativamente diversi adottati da diverse amministrazioni.
Detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere l’ammissibilità dell’unico ricorso proposto, dal momento che non può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due Amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva dall’unicità della sequenza procedimentale o dell’azione amministrativa”. Al termine di una articolata disamina tecnica del ricorso, il Tar dell’Umbria ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.